È facoltà del cittadino cui sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria presentare ricorso con una delle seguente modalità:
• ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell’infrazione direttamente al Prefetto o presso il comando di Polizia Municipale, il quale registrerà il ricorso e provvederà a inoltrarlo al Prefetto con le proprie controdeduzioni. All’istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e può contenere la richiesta per l’audizione personale.
• ricorso al Giudice di Pace:entro 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ecc..
Ulteriori informazioni
Per dubbi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che risultassero comminate dalla Polizia Municipale è possibile richiedere informazioni e delucidazioni all’ufficio competente negli orari di ricevimento o con gli altri mezzi di contatto resi disponibili.
Pagina aggiornata il 11/03/2024