L’Anagrafe degli Animali d’Affezione è una banca dati nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia, popolata costantemente dalle varie anagrafi territoriali (organizzate su base regionale).
Cani
I proprietari di cani devono obbligatoriamente registrare i propri animali alla “anagrafe canina” tenuta dal comune o dall’ASL competente per territorio, le cui norme di dettaglio sono specificate a livello regionale.
Ad ogni cane verrà assegnato un numero di codice di riconoscimento, che è presente sull’animale in un microchip inoculato sottocute da un veterinario abilitato.
Al competente ufficio comunale deve essere dichiarata anche la cessione del cane, i trasferimenti dello stesso sul territorio nazionale e la morte.
Gatti, furetti e conigli
L’iscrizione anagrafica di gatti e furetti avviene su base volontaria, salvo il caso in cui sia necessario il passaporto (vedi sotto). I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici – Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.
Passaporto
Cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un passaporto, rilasciato dalla competente ASL. Per il rilascio di questo documento è obbligatorio che l’animale abbia il “microchip” e che sia in regola con la vaccinazione antirabbica.
Per i viaggi in specifici paesi potrebbero essere richiesti altri adempimenti, come l’analisi del sangue.
Pertanto, nel caso in cui si preveda di viaggiare con il proprio animale d’affezione, si consiglia di richiedere informazioni per tempo al servizio veterinario dell’ASL di zona o al proprio veterinario.
Tempistiche e dettagli
Per informazioni di dettaglio si invita a contattare l’ufficio comunale competente o l’ufficio preposto presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Pagina aggiornata il 11/03/2024